La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2438/2007, ha considerato inammissibile l’applicazione del giudicato esterno nel processo tributario, in palese contrasto con una precedente statuizione della stessa Corte di Cassazione (Sentenza n. 13916/2006) che, invece, ne aveva dichiarato la rilevanza.
Nel caso di specie, un contribuente intendeva utilizzare nel ricorso avverso l’accertamento ai fini IVA una sentenza passata in giudicato con la quale i giudici avevano accolto le sue contestazioni, ritenendo che anche in questo secondo caso potessero valere le medesime questioni di fatto e di diritto.
Secondo la Corte di Cassazione, il giudicato esterno non può essere generalmente ammesso, ma va applicato caso per caso. In particolare, può essere applicato se il rapporto giuridico è il medesimo ma relativo ad anni diversi. Nel caso di specie, invece, i due procedimenti hanno ad oggetto tributi diversi con struttura e caratteristiche particolari.
Fonte: www.seac.it
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