Con Risoluzione 21 giugno 2005, n. 2, l’Agenzia delle Dogane ha disposto che anche la coltivazione di funghi sotto serra può beneficiare dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali impiegati per le coltivazioni sotto serra, prevista dall’articolo 1, comma 511, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
I beneficiari dell’agevolazione sono i soggetti che esercitano le attività agricole indicate all’articolo 32, TUIR; l’attribuzione, attuata dalla Legge 5 aprile 1985, n. 126, alla funghicoltura della qualità di attività agricola consente pertanto anche ad essa l’applicazione dell’agevolazione
Fonte: www.seac.it