Con Nota 9 aprile 2010, n. 49125, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità relative ai soggetti obbligati nella circolazione in sospensione da accisa.
In particolare, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 48/2010 al T.U. accise, il rappresentante fiscale non potrà più ricevere i prodotti ad accisa sospesa, essendo necessario presentare un’istanza per acquisire la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato.
Nella prima fase di applicazione della nuova normativa gli uffici non dovranno comunque ostacolare la circolazione dei prodotti.
Fonte: www.seac.it
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