Con Circolare 24 settembre 2009, n. 140, il Ministero dei trasporti ha chiarito che il formulario dei rifiuti, introdotto dall’art. 196, D.Lgs. n. 152/2006, è equipollente alla scheda di trasporto.
La scheda di trasporto, ai sensi dell’art. 7-bis, D.Lgs. n. 286/2005 (modificato dal D.Lgs. n. 241/2008) è stata istituita con lo scopo di tracciabilità della merce per identificare i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto. L’art. 3, D.M. 30 giugno 2009, permette di sostituire la scheda di trasporto con ogni documento equipollente che accompagna la merce su strada.
Il formulario identificativo dei rifiuti, dovendo accompagnare i rifiuti durante il loro trasporto, può sostituire la scheda di trasporto in quanto tutti i dati richiesti nella scheda di trasporto sono presenti nel formulario.
Fonte: www.seac.it
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