Con Sentenza 23 marzo 2005 n. 6316 la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’esenzione ICI prevista per immobili istituzionalmente dedicati all’esercizio della religione e del culto (art. 7, D.Lgs. n. 504/1992).
In particolare, i Giudici hanno sottolineato che anche il palazzo vescovile fa parte degli immobili non soggetti ad ICI, in quanto la struttura è utilizzata per l’espletamento degli affari amministrativi e giudiziari della diocesi, che è da considerarsi attività religiosa.
Fonte: www.seac.it