Con Risoluzione 4 marzo 2009, n. 1, la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all’art. 1, D.L. n. 93/2008, anche alle abitazioni ad esse assimilate, ovvero le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari e quelle concesse in uso gratuito a parenti.
Il Dipartimento ha precisato che l’estensione dell’esenzione alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo dovrà essere espressamente prevista nel regolamento o deliberazione comunale con esplicita determinazione o a mezzo di fatti concludenti.
Ove ciò non sia stato rispettato, i Comuni potranno recuperare gli importi ICI non versati dai contribuenti per l’anno 2008 senza applicare sanzioni e interessi.
Fonte: www.seac.it
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