Con Sentenza 27 febbraio 2009, n. 4773, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, in disaccordo con l’orientamento prevalente della Suprema Corte, ha stabilito che l’istanza di rimborso presentata dal contribuente ad un ufficio dell’Amministrazione finanziaria incompetente, funzionalmente o territorialmente, è valida ed efficace, nonché atta a interrompere il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento, di cui all’articolo 38, DPR n. 602/1973.
La Corte, nel richiamare il principio di “costante collaborazione tra organi“, ha previsto l’obbligo per l’ufficio che riceve erroneamente la richiesta di provvedere alla trasmissione della stessa al competente organo dell’Amministrazione.
Infine, l’istanza irregolarmente presentata è idonea a far decorrere i termini per il silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie.
Fonte: www.seac.it
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