NULL
Altre Novità
7 Settembre 2007

Elusione riscontrabile anche da operazioni intermedie

Scarica il pdf

Con Sentenza 4 giugno 2007, n. 132 la CTP di Ravenna si è espressa in merito all’applicabilità della norma di cui all’art. 37, D.P.R. n. 600/1973, che considera inopponibili all’Amministrazione finanziarie le operazioni prive di valide ragioni economiche poste in essere esclusivamente per finalità elusive.

Nel caso di specie, una società che deteneva il 50% di altra società aveva acquisito la totalità delle partecipazioni acquisendo dapprima la nuda proprietà (acquistata, però, dalla sua controllante) e successivamente l’usufrutto.

Secondo la Commissione, in questo contesto, la compravendita effettuata utilizzando due diversi negozi giuridici e due distinti soggetti aveva come unico scopo l’ottenimento di vantaggi fiscali. Le valide ragioni economiche richieste dalla norma, devono connotare non solo il risultato finale dell’operazione, ma anche i singoli atti e negozi posti in essere per raggiungerlo.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
25 Settembre 2026
Società tra professionisti, utili ripartibili a consuntivo

Le Società tra professionisti (Stp) e le Società tra avvocati (Sta) costituite nella...

25 Settembre 2026
Comunicazioni sul visto di conformità: online il servizio Vi.diCo.Web

L’Agenzia delle entrate introduce un nuovo strumento digitale dedicato ai...

25 Settembre 2026
Pensione pubblica svizzera, la doppia cittadinanza non cambia la tassazione

La doppia cittadinanza italiana e svizzera non modifica il regime fiscale previsto per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto