La Corte Costituzionale con Ordinanza n. 461/2006 ha stabilito che l’imposta di registro pagata sui contratti di affitto pluriennale di azienda in unica soluzione, non può essere rimborsata, a seguito di risoluzione anticipata, con riguardo alle annualità successive.
La decisione deriva dal fatto che non vi è una norma nel diritto italiano che preveda espressamente il diritto alla restituzione di dette somme e non è possibile nemmeno usare in analogia il disposto dell’art. 17, D.P.R. n. 131/1986.
Il citato decreto, infatti, permette il rimborso dell’imposta di registro versata in unica soluzione per le annualità successive, solo nel caso di risoluzione di contratti di affitto e subaffitto di immobili urbani.
Fonte: www.seac.it
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