NULL
Altre Novità
24 Marzo 2007

Divieto di rimborso dell’imposta di registro sui contratti di affitto d’azienda

Scarica il pdf

La Corte Costituzionale con Ordinanza n. 461/2006 ha stabilito che l’imposta di registro pagata sui contratti di affitto pluriennale di azienda in unica soluzione, non può essere rimborsata, a seguito di risoluzione anticipata, con riguardo alle annualità successive.

La decisione deriva dal fatto che non vi è una norma nel diritto italiano che preveda espressamente il diritto alla restituzione di dette somme e non è possibile nemmeno usare in analogia il disposto dell’art. 17, D.P.R. n. 131/1986.

Il citato decreto, infatti, permette il rimborso dell’imposta di registro versata in unica soluzione per le annualità successive, solo nel caso di risoluzione di contratti di affitto e subaffitto di immobili urbani.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
14 Febbraio 2025
Dichiarazione semplificata per i sostituti d’imposta: al via dal 6 febbraio

Dal 6 febbraio 2025 entra in vigore una nuova procedura per la dichiarazione...

14 Febbraio 2025
Comunicato stampa Anc – Proposta legge per nuova rottamazione delle cartelle, una misura concreta per tutti i contribuenti in difficoltà

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione nazionale...

14 Febbraio 2025
Esenzione IVA per l’importazione di prototipi non destinati alla vendita

È stata confermata la possibilità di applicare l'agevolazione fiscale grazie alla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto