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24 Marzo 2007

Divieto di rimborso dell’imposta di registro sui contratti di affitto d’azienda

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La Corte Costituzionale con Ordinanza n. 461/2006 ha stabilito che l’imposta di registro pagata sui contratti di affitto pluriennale di azienda in unica soluzione, non può essere rimborsata, a seguito di risoluzione anticipata, con riguardo alle annualità successive.

La decisione deriva dal fatto che non vi è una norma nel diritto italiano che preveda espressamente il diritto alla restituzione di dette somme e non è possibile nemmeno usare in analogia il disposto dell’art. 17, D.P.R. n. 131/1986.

Il citato decreto, infatti, permette il rimborso dell’imposta di registro versata in unica soluzione per le annualità successive, solo nel caso di risoluzione di contratti di affitto e subaffitto di immobili urbani.

Fonte:  www.seac.it

 

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