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5 Luglio 2008

Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo: Circolare Equitalia

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Equitalia Spa ha recentemente emanato ai propri uffici una Circolare esplicativa in merito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 112/2008 che ha apportato modifiche al D.P.R. n. 602/1973 in merito alla richiesta, da parte del contribuente moroso, di rateizzare il versamento delle somme iscritte a ruolo.

Si segnalano, di seguito, le indicazioni fornite in relazione a quanto disposto dal D.L. n. 112/2008:

  • eliminazione della necessità di prestare idonea garanzia in caso di richiesta di rateazione per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro: secondo Equitalia Spa, tale disposto è applicabile anche alle istanze presentate antecedentemente l’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 ma non ancora sottoposte ad esame da parte dell’agente della riscossione;
  • abrogazione del comma 4-bis, dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 in base al quale in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, se il fidejussore o il terzo datore di ipoteca non versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla notifica dell’apposito invito, l’agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti: secondo Equitalia Spa tale disposizione trova comunque applicazione relativamente alle garanzie prestate nel periodo di vigenza della disposizione ora abrogata. L’agente della riscossione può, pertanto, ancora procedere nei confronti del soggetto che ha prestato la garanzie prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008;
  • la scadenza della rata non coincide più con l’ultimo giorno del mese, ma con il termine fissato di volta in volta dall’agente della riscossione nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione: secondo Equitalia Spa il contribuente deve disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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