Con Sentenza 17 aprile 2009, n. 16312, la Corte di Cassazione ha stabilito che i versamenti bancari effettuati dall’imprenditore senza indicare la fonte di reddito sono da ricondurre all’unica attività imprenditoriale esercitata e vanno, pertanto, considerati reddito effettivo su cui calcolare l’imposta.
Secondo i giudici, infatti: “i dati documentali e contabili acquisiti, anche sull’ammontare di versamenti bancari, hanno delineato un quadro esaustivo del reddito d’impresa e dell’imposta evasa che supporta la ritenuta infedeltà della dichiarazione annuale dei redditi“.
Fonte: www.seac.it
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