NULL
Altre Novità
24 Aprile 2009

Dichiarazione infedele: i versamenti bancari costituiscono prova sufficiente

Scarica il pdf

Con Sentenza 17 aprile 2009, n. 16312, la Corte di Cassazione ha stabilito che i versamenti bancari effettuati dall’imprenditore senza indicare la fonte di reddito sono da ricondurre all’unica attività imprenditoriale esercitata e vanno, pertanto, considerati reddito effettivo su cui calcolare l’imposta.

Secondo i giudici, infatti: “i dati documentali e contabili acquisiti, anche sull’ammontare di versamenti bancari, hanno delineato un quadro esaustivo del reddito d’impresa e dell’imposta evasa che supporta la ritenuta infedeltà della dichiarazione annuale dei redditi“.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
23 Gennaio 2026
Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio

...

23 Gennaio 2026
Modelli definitivi della Certificazione Unica (CU) e della dichiarazione IVA 2026

...

23 Gennaio 2026
Bonus lavoratori dipendenti: chiarimenti dell’Agenzia

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto