Con Risoluzione 18 novembre 2008, n. 444, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta di bollo per le prestazioni professionali sanitarie di importo superiore ad euro 77,47 costituisce costo accessorio e può essere computato nella determinazione dell’onere detraibile solo nel caso in cui l’imposta sia stata:
- traslata sul cliente da parte del professionista e separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa;
- assolta in sede di regolarizzazione presso l’ufficio competente da parte del cliente a cui sia stato consegnato dal professionista un atto per il quale l’imposta non è stata assolta.
L’Amministrazione finanziaria precisa al riguardo che il soggetto obbligato all’apposizione della marca da bollo è il medico, ma che il cliente è tenuto a regolarizzare l’eventuale omissione, in quanto solidamente responsabile.
Fonte: www.seac.it
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