La CTP di Torino, con Sentenza 21 aprile 2005, n. 6 ha fornito precisazioni in merito alla definizione agevolata delle liti pendenti al 1º gennaio 2003 (data di entrata in vigore della Legge n. 289/2002).
Secondo i Giudici la proposizione del ricorso prima del 1º gennaio 2003 vale ai fini dell’instaurazione di una lite, definibile ai sensi dell’art. 16, Legge n. 289/2002; ciò anche quando il ricorso risulti manifestamente inammissibile per decorrenza dei termini (nel caso specifico si trattava di un ricorso, presentato nel dicembre 2002, contro avvisi di accertamento notificati nel 1997).
Fonte: www.seac.it