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4 Agosto 2008

Definiti i limiti di applicabilità oggettivi e soggettivi per i pagamenti da parte della P.A.

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Con Circolare 29 luglio 2008, n. 22, la Ragioneria generale dello stato ha fornito importanti chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 48-bis, DPR n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La normativa di riferimento precisa che in presenza di beneficiario inadempiente all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un importo pari o superiore ad euro 10.000,00, gli enti pubblici non devono procedere al pagamento e devono effettuare apposita segnalazione all’Agente della riscossione per consentire la riscossione delle somme iscritte al ruolo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha indicato alcune casistiche particolari in base alle quali la pubblica amministrazione deve provvedere al pagamento di rimborsi (fiscali e assistenziali, sussidi o finanziamenti ad interventi di ordine pubblico o di difesa nazionale), pur in presenza di beneficiario inadempiente all’obbligo di versamento:

  • soggettiva: tutte le amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma5, Legge n. 311/2004, ovvero gli organismi governativi e di rilievo costituzionale, regioni, enti locali, camere di commercio, autorithies ed altri;
  • oggettiva: per i trasferimenti di denaro che non costituiscono un vero e proprio rapporto di reciprocità economica (in particolare, per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona).

 

Fonte:  www.seac.it

 

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