La Commissione tributaria provinciale di Torino, con Sentenza 16 maggio 2008, n. 36/10/08, ha accolto il ricorso per illegittimità di una cartella esattoriale emessa relativamente ad importi dovuti per mancata emissione dello scontrino.
A fronte della notifica del processo verbale il contribuente aveva presentato le proprie memorie difensive, come previsto dalle avvertenze in calce al verbale medesimo.
L’Amministrazione finanziaria, secondo i giudici del CTP, doveva emettere atto di irrogazione delle sanzioni per permettere al contribuente di proporre eventuale ricorso giurisdizionale.
Fonte: www.seac.it
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