L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 105 del 12 ottobre 2010, ha fornito indicazioni riguardo al diritto a fruire del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, previsto dalla legge finanziaria 2008, nel caso in cui il lavoratore assunto con l’agevolazione si sia in seguito dimesso.
Il credito d’imposta in questione è quello mensile previsto a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
La normativa prevede la decadenza del diritto a fruire del credito d’imposta nel caso in cui i posti di lavoro creati non siano conservati per un minimo di tre anni, per le grandi imprese, e di due anni, per le piccole e medie imprese. E ciò è previsto senza che vengano fatte distinzioni in base all’imputabilità dell’interruzione del rapporto agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, però, che la conservazione del posto di lavoro deve essere intesa come conservazione in media del cosiddetto “incremento occupazionale rilevante”, indipendentemente dal mantenimento del singolo lavoratore originariamente assunto per coprire il posto di lavoro creato e per il quale è previsto il credito d’imposta.
Più in particolare, sarà necessario verificare che in ciascun anno compreso nel biennio o nel triennio “di sorveglianza”, la media degli “incrementi occupazionali rilevanti” per ciascun mese solare, sia almeno pari all'”incremento occupazionale rilevante” relativo al mese in cui l’assunzione del lavoratore agevolato, poi dimissionario, ha determinato la maturazione del credito d’imposta. E nel calcolo dovranno essere presi in considerazione anche eventuali lavoratori a tempo indeterminato assunti successivamente al periodo rilevante per il riconoscimento del credito d’imposta o eccedenti rispetto all'”incremento occupazionale rilevante”. Rileverà, naturalmente, anche la sostituzione del lavoratore dimissionario con altro lavoratore a tempo indeterminato.
La cessazione del rapporto di lavoro agevolato, quindi, impedisce la maturazione mensile del credito d’imposta solo per il mese o per i mesi in cui non sia ricostituita questa situazione di equilibrio rilevante per la normativa in materia.
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