Con Risoluzione 14 luglio 2008, n. 298, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di scioglimento agevolato delle società non operative, di cui all’art. 1, comma 129, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Secondo l’Agenzia, nel caso in cui la società in scioglimento possegga un immobile abitativo la cui assegnazione ai soci determinerebbe il realizzo di una minusvalenza (essendo il costo storico del bene superiore al valore normale determinato su base catastale), è comunque possibile determinare il reddito della procedura di scioglimento agevolato (il valore dell’immobile da assegnare ai soci) mediante il criterio catastale.
Inoltre, il medesimo valore su base catastale può essere preso a riferimento anche per la determinazione:
- del reddito di capitale dei soci;
- dell’imposta di registro.
Fonte: www.seac.it
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