Con Risoluzione 13 marzo 2009, n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6817“, denominato “credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea – art.1, c.271-279, l. 296/2006“.
Il codice tributo consente alle imprese, aventi unità produttive nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise), di utilizzare l’eccedenza in compensazione del un credito d’imposta per gli acquisti di beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
Fonte: www.seac.it
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