Con Risoluzione 13 agosto 2009, n. 222, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla concessione del credito per le aziende che investono in aree svantaggiate realizzando investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree territoriali ammesse alle deroghe di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 87 del Trattato UE delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
In particolare, come precisato nella Circolare 11 aprile 2008, n. 38, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per “struttura produttiva” deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento ubicato nelle sopra citate aree svantaggiate.
Nello specifico, si tratta di:
- un autonomo ramo di azienda dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
- una autonoma diramazione territoriale dell’azienda o di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale