Con Risoluzione 24 agosto 2009, n. 235, l’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo la spettanza del credito d’imposta per la ricerca previsto dall’art. 1, commi 280 e seguenti, Finanziaria 2007 a favore di una società residente in Italia per l’attività di ricerca svolta su incarico di un committente estero (società capogruppo) che opera tramite stabile organizzazione con sede in Svizzera.
L’Agenzia ha ricordato che per accedere al beneficio fiscale deve essere soddisfatto il requisito soggettivo di cui all’art. 17, comma 2, D.L. n. 185/2008, secondo cui le imprese committenti devono risiedere o essere localizzate in Stati UE o aderire allo Spazio economico europeo (SEE) o essere inclusi nella lista di Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Poichè la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea né degli altri Paesi aderenti all’SEE, non è inclusa nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996 e non offre all’Amministrazione finanziaria italiana un adeguato scambio di informazioni, il requisito si considera non rispettato e quindi la società non può beneficiare del credito d’imposta per l’attività di ricerca.
Fonte: www.seac.it
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