Con Risoluzione 23 giugno 2008, n. 259, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche maturato nel quarto trimestre 2007, utilizzabile dal 1º gennaio 2008, è soggetto alla limitazione di cui all’articolo 1, comma 53, Legge finanziaria 2008, pari ad euro 250.000,00 annuali.
Il suddetto comma 53, infatti, recita quanto segue:
“A partire dal 1º gennaio 2008, [.], i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza”.
Secondo l’Agenzia, il riferimento temporale al 1º gennaio 2008 della sopra citata disposizione, riguarda esclusivamente il momento dell’utilizzo del credito d’imposta, prescindendo dal momento in cui il credito viene ad esistenza.
Pertanto, la limitazione in esame opera a decorrere dal 1º gennaio 2008, anche con riferimento ai crediti già esistenti, per i quali il 2008 si considererà come il primo anno del triennio.
Fonte: www.seac.it
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