Con Risoluzione 1 aprile 2009, n. 88, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla condizione per l’ottenere l’agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (agevolazione Visco Sud) della Piccola Media Impresa, di cui all’art. 8, Legge n. 388/2000.
L’Amministrazione Finanziaria ha che:
- è necessario verificare che il requisito di Pmi sussista alla data in cui si considerano effettuate le singole operazioni di investimento;
- a seguito di una operazione di affitto di ramo d’azienda, la società non dovrà rideterminare il credito d’imposta in relazione ai beni agevolati facenti parte del ramo d’azienda affittato, sempreché tali beni siano utilizzati nell’esercizio della medesima attività commerciale a cui erano originariamente destinati per tutto il quinquennio di tutela fiscale.
Fonte: www.seac.it
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