La CTP di Pescara, con una ulteriore pronuncia, ha stabilito che il credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo va riconosciuto anche a quanto maturato nel 2009 per le attività intraprese in data antecedente al D.L. n. 185/2008.
Secondo i giudici, il tenore letterale dell’art. 29, comma 3, lett. a), D.L. n. 185/2008 prevede l’approvazione ai soli fini di copertura finanziaria e non è richiamato un provvedimento per l’esaurimento delle risorse a disposizione. Solo le prenotazioni poste in essere dopo l’approvazione del D.L. sopra richiamato possono essere respinte a seguito di incapienza finanziaria.
Quindi, per i giudici, l’atto di diniego per il credito già maturato è illegittimo e contrasta con i principi di uguaglianza e capacità contributiva disposti dalla Costituzione e con il principio di irretroattività delle norme tributarie ai sensi dell’art. 3 dello Statuto del Contribuente.
Fonte: www.seac.it
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