Con Sentenza 27 giugno 2005, n. 1380, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di cessione di crediti pro-solvendo, nei quali il rischio del mancato pagamento resta a carico del creditore cedente, egli può legittimamente computare tali crediti ai fini dell’accantonamento, in sede di chiusura dell’esercizio, nell’apposito fondo rischi su crediti.
Fonte: www.seac.it