Con Risoluzione 22 aprile 2008, n. 169, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per fruire dei crediti d’imposta per la rottamazione di auto e moto inquinanti (art. 29, commi da 1 a 7, D.L. n. 248/2007).
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- “6800“: “credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1“;
- “6801“: “credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 2“;
- “6802“: “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007“;
- “6803“: “credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 4“.
Fonte: www.seac.it
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