La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27504, depositata il 22 dicembre 2006, ha precisato che nel caso di esclusione del socio accomandatario nelle società in accomandita semplice si applica la disciplina prevista per le società in nome collettivo.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata a maggioranza dai soci accomandanti, senza includere nel numero il socio da escludere.
Fra le disposizioni dettate per l’esclusione del socio nelle società in nome collettivo, cui l’art. 2315, Codice civile rinvia e la particolare struttura delle sas, in cui sono previste due categorie di soci, non è infatti riscontrabile alcuna ragione di incompatibilità.
La decisione di esclusione del socio, in caso di gravi inadempienze, non rappresenta infatti il compimento di un atto di amministrazione, ma è espressione del potere di controllo riconosciuto ai soci accomandanti.
Fonte: www.seac.it
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