Con Nota interna 4 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa i criteri di controllo delle false compensazioni. In particolare, è stato precisato che in presenza di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, va applicata la sanzione sul totale del credito, a prescindere dall’imposta oggetto di compensazione. Il regime sanzionatorio è regolato da un calendario:
- fino al 28 novembre 2008, si applica la sanzione del 30%;
- dal 29 novembre 2008, si applica la sanzione del 200%.
Inoltre, dall’11 febbraio 2009 è in vigore la sanzione del 200% nel caso di crediti inesistenti che superano i 50.000 euro all’anno.
Fonte: www.seac.it
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