Con Risoluzione 7 settembre 2007, n. 242, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al soggetto competente ad applicare la sanzione amministrativa nel caso di parziale od omesso pagamento del contributo unificato.
Secondo la citata norma, la competenza non è dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ma rientra tra quelle del Ministero della Giustizia, anche se in base alla legge la sanzione va applicata secondo i dettami dell’art. 71, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. imposta di registro).
Infatti, in base all’art. 15, Testo Unico delle spese di giustizia, è “quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato”, vale a dire, lo stesso ufficio incaricato della riscossione del contributo stesso in caso di omesso o insufficiente pagamento“.
Fonte: www.seac.it
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