Con Sentenza n. 13/02/10, la Commissione tributaria provinciale di Bari ha dichiarato illegittima una sanzione irrogata per mancata emissione dello scontrino fiscale in un momento successivo alla consumazione dell’illecito.
Infatti, la violazione deve essere contestata personalmente dagli agenti accertatori nel momento in cui si verifica l’illecito medesimo, non essendo possibile sanzionare un’azione (od omissione, come nel caso di specie) riferita ai verificatori da un terzo.
Fonte: www.seac.it
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