Con Ordinanza 15 aprile 2010, n. 9022, la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora l’Amministrazione finanziaria rifiuti una procedura di definizione agevolata, il contribuente può impugnare tale atto.
In particolare, il soggetto passivo deve contestare detto provvedimento entro i termini di legge, al fine di invocare la validità del beneficio derivante dalla definizione medesima.
Fonte: www.seac.it
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