Con Ordinanza 1 settembre 2009, n. 19079, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di contenzioso e sul giudizio di merito espresso da parte del giudice nel processo tributario.
Secondo la Suprema Corte nel caso in cui il giudice tributario ritenga non valido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale, e non puramente formali, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo ma deve anche esaminare nel merito la pretesa tributaria avanzata da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Fonte: www.seac.it
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