Con Provvedimento del 29 ottobre 2010, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni, da utilizzare per presentare l’istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti di soggetti che aderiscono al consolidato nazionale. Il Provvedimento ha dato attuazione all’art. 35 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 /2010, nel quale è previsto che il procedimento di accertamento nei confronti di soggetti che aderiscono al consolidato deve essere ricondotto ad un unico atto, emesso rispetto alla consolidata e notificato anche alla consolidante, con conseguente superamento del vecchio sistema basato sul doppio livello di accertamento.
Il modello relativo all’istanza in questione deve essere trasmesso dalle società consolidanti. L’Agenzia ha reso noto che tale modello è reperibile dal suo sito internet e può essere prelevato anche da altri siti, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il Provvedimento e purché rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato e gli estremi del Provvedimento medesimo.
Sono state, altresì, precisate le modalità di presentazione del modello. Riguardo al termine di presentazione, in caso di notifica dell’atto unico di accertamento, il modello deve essere presentato in via telematica entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Inoltre, la presentazione del modello sospende, sia per la consolidata, che per la consolidante, il termine in questione per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio competente, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite, procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito del ricalcolo alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione del modello.
La presentazione del modello non esclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione. In caso di procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell’atto unico, il modello deve essere presentato dalla consolidante nel corso del contraddittorio. L’ufficio, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite, predispone l’atto di accertamento con adesione contenente la determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili.
In caso di adesione ai contenuti dell’invito (art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), il modello deve essere presentato entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio. In caso di adesione ai verbali di constatazione (art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), invece, il modello deve essere presentato entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale.
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