Con Sentenza 18/01/2010, depositata lo scorso 27 gennaio 2010, la CTP di Reggio Emilia ha disposto che il conferimento in società di un terreno al fine di cedere le quote della società stessa per dissimulare una compravendita ed evadere l’imposta di registro, è configurabile come un comportamento elusivo da parte del contribuente e, pertanto, condannabile.
Secondo i giudici tributari, inoltre, il debitore dell’imposta risulta essere l’acquirente e non il soggetto che ha simulato l’atto di conferimento.
Fonte: www.seac.it
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