NULL
Altre Novità
16 Novembre 2009

Condebitore che non impugna avviso può recuperare solo dopo sentenza passata in giudicato: CTP Firenze

Scarica il pdf

Con Sentenza 14 ottobre 2009, n. 123/14/09, la CTP di Firenze ha stabilito che, qualora uno dei contribuenti condebitori non abbia impugnato nei termini l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria ha diritto ad iscrivere la somma dovuta a titolo definitivo a carico del medesimo coobbligato, nonostante l’instaurazione del giudizio sul medesimo importo da parte di un altro condebitore.

Infatti, è consentito di eseguire l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo quando l’avviso di accertamento notificato non è stato impugnato, essendo i contribuenti solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta (nel caso di specie, si trattava dell’imposta di registro).

Tuttavia, qualora intervenga una sentenza passata in giudicato relativa al processo radicato dall’altro condebitore, anche la parte che non ha tempestivamente impugnato l’avviso può eccepire la sopravvenuta esistenza del giudicato fra l’altro debitore in solido e il creditore.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
9 Maggio 2025
Contabilità analitica: ecco cosa sapere ed esempi pratici per i manager

Cos’è la contabilità analitica e perché è così importante? Si tratta di uno...

9 Maggio 2025
Apertura Partita IVA per guida turistica: costi, tasse e contributi

Come aprire Partita IVA per guida turistica? Quali sono i costi, le tasse ed i...

9 Maggio 2025
Nuove regole per i soggetti extra UE per operare nel Vies

L’Agenzia delle Entrate ha definito, con un provvedimento del 14 aprile 2025, le...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto