NULL
Altre Novità
16 Novembre 2009

Condebitore che non impugna avviso può recuperare solo dopo sentenza passata in giudicato: CTP Firenze

Scarica il pdf

Con Sentenza 14 ottobre 2009, n. 123/14/09, la CTP di Firenze ha stabilito che, qualora uno dei contribuenti condebitori non abbia impugnato nei termini l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria ha diritto ad iscrivere la somma dovuta a titolo definitivo a carico del medesimo coobbligato, nonostante l’instaurazione del giudizio sul medesimo importo da parte di un altro condebitore.

Infatti, è consentito di eseguire l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo quando l’avviso di accertamento notificato non è stato impugnato, essendo i contribuenti solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta (nel caso di specie, si trattava dell’imposta di registro).

Tuttavia, qualora intervenga una sentenza passata in giudicato relativa al processo radicato dall’altro condebitore, anche la parte che non ha tempestivamente impugnato l’avviso può eccepire la sopravvenuta esistenza del giudicato fra l’altro debitore in solido e il creditore.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Ottobre 2025
Dipendenti eletti in Comune: i rimborsi ai datori di lavoro non pagano l’IVA

Agenzia delle Entrate, risposta n. 261 del 9 ottobre 2025 Il principio chiarito: i...

24 Ottobre 2025
Bollo e contrassegni degli intermediari: nuovi standard di sicurezza e tracciabilità

Un aggiornamento per rafforzare sicurezza e trasparenza Il sistema dei documenti...

24 Ottobre 2025
Regime fiscale di SIIQ e SIINQ: un’opzione al passo con i tempi

Introduzione al nuovo modello di comunicazione L’Agenzia delle Entrate ha...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto