Con Risoluzione 12 marzo 2007, n. 43, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine alle cause di esclusione dalla restrittiva disciplina prevista normativamente per le società non operative (società di comodo), che operano automaticamente, senza necessità di interpello disapplicativo.
Nello specifico, l’Amministrazione ha disposto che non possono vantare l’esclusione le società che:
- mediante partecipazione in altra società, esercitano servizi di trasporto pubblico;
- per espressa previsione di un bando di gara, si sono dovute costituire sotto forma di società di capitali.
Fonte: www.seac.it
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