Con Sentenza 15 maggio 2006, n. 11180, la Corte di Cassazione ha affermato un principio opposto rispetto ad una sua precedente decisione (Sentenza n. 11142/1996).
Secondo i giudici, se un contribuente fa richiesta di dilazione per il pagamento di una imposta, non deve corrispondere gli interessi di mora per il periodo che intercorre tra la richiesta e la rateizzazione, ma solamente gli interessi corrispettivi di cui all’art. 1282 C.c.
La legittimità di questa decisione trova fondamento nel fatto che la dilazione di pagamento non configura una colpa del contribuente, ma l’esercizio di un diritto riconosciutogli dall’ordinamento.
Fonte: www.seac.it
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