La Corte di Cassazione, con Sentenza 2 marzo 2007, n. 2438, è intervenuta in materia di risarcimento del danno introducendo un nuovo principio di diritto.
Essa ha stabilito che il soggetto che ha cagionato il danno, se riconosciuto colpevole, deve risarcire oltre alla perdita di redditi per non aver lavorato, anche le relative imposte.
Infatti, i risarcimenti di danni consistenti nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, sono assoggettati a imposta, per il cui pagamento l’obbligato al risarcimento non è sostituto d’imposta del soggetto danneggiato, onde il relativo importo, se riconosciuto dovuto, deve essere corrisposto allo stesso soggetto danneggiato.
Fonte: www.seac.it
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