I giudici della Corte di Cassazione, con Sentenza 15 dicembre 2006, n. 26924, hanno fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario di terreni inedificabili.
Trattavasi, nel caso in esame, di un terreno, situato all’interno del perimetro urbano, nel quale era sostanzialmente vietata la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione, ai sensi dell’art. 4, comma 8, Legge n. 10/1977.
I giudici hanno sancito che ai fini INVIM e dell’imposta di registro, il terreno deve essere considerato agricolo e pertanto risulta applicabile il sistema di valutazione automatica di cui all’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986.
Fonte: www.seac.it
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