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6 Dicembre 2010

Cassazione: è a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’acquisto della qualità di erede del contribuente debitore.

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Con l’Ordinanza n. 21101 del 13 ottobre 2010, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha affermato che solo l’erede (e non il chiamato all’eredità) può rispondere delle obbligazioni, anche tributarie, del de cuius e che grava sull’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere della prova riguardo all’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per poter esigere l’adempimento dell’obbligazione del dante causa.

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che l’art. 7 del D.Lgs. n. 346 del 1990, che prende in considerazione il chiamato all’eredità, invece dell’erede, salva la prova della rinuncia o della mancanza del titolo di erede legittimo o testamentario, rappresenta un’eccezione ai principi generali in tema di obbligazioni ed è, quindi, strettamente applicabile solo all’ipotesi in essa prevista, ossia all’imposta di successione, e non anche alle altre obbligazioni tributarie.  

 

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