NULL
Altre Novità
20 Ottobre 2007

Cassazione: contribuzione di chi è socio amministratore e socio lavoratore

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007, ha stabilito che il socio amministratore di una S.r.l. commerciale che svolge anche attività lavorativa nella società deve iscriversi alla gestione previdenziale prevista per l’attività prevalente. L’INPS decide sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza.

I redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Giugno 2026
Come compilare il quadro B del Modello 730/2026?

Il Quadro B del Modello 730/2026 è la sezione dedicata alla dichiarazione dei redditi...

12 Giugno 2026
Dichiarazione IVA 2025 omessa o incompleta: al via le comunicazioni dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio di specifiche comunicazioni ai soggetti...

12 Giugno 2026
IMU

L’IMU è l’Imposta Municipale propria, sostenuta dai possessori di fabbricati di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto