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31 Marzo 2007

Cartella di pagamento nulla senza avviso bonario

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La CTR Puglia, con Sentenza n. 16/15/07, ha statuito la nullità della cartella di pagamento, qualora l’iscrizione a ruolo non sia preceduta dall’invito, rivolto al contribuente, di fornire chiarimenti e di produrre all’Amministrazione finanziaria la documentazione mancante entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, come disposto dall’art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

Nel caso di specie al contribuente era stata notificata solamente la cartella di pagamento per un insufficiente versamento delle imposte, come risultante dal controllo automatizzato della dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria aveva eccepito che, secondo la disposizione sopra citata, l’invio di tale invito è subordinato alla sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e che, comunque la Legge n. 212/2000 non è applicabile per i periodi d’imposta precedenti la sua entrata in vigore.

Secondo la Commissione, le incertezze richiamate dalla disposizione, possono sussistere anche in merito all’effettuazione o meno del pagamento delle imposte; inoltre, lo Statuto del contribuente riguarda l’attività dell’Amministrazione finanziaria e quindi si applica agli atti amministrativi successivi alla sua entrata in vigore, ma indipendentemente dal periodo d’imposta cui gli stessi si riferiscono.

Fonte:  www.seac.it

 

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