Con Sentenza 11 gennaio 2006, la CTP di Torino ha considerato illegittima la cartella di pagamento inviata dall’Amministrazione finanziaria ad un contribuente in quanto questi non aveva ricevuto precedentemente la comunicazione d’irregolarità.
In particolare, nel caso di specie, la cartella di pagamento risultava viziata anche per mancanza di motivazione, non essendo state esposte le somme che venivano contestate ed i fatti per i quali queste non sono state riconosciute.
Secondo la Commissione, l’Amministrazione finanziaria deve fornire la prova dell’avvenuta conoscenza da parte del contribuente della comunicazione di irregolarità, in quanto questa era espressamente richiamata nella cartella di pagamento, o quanto meno allegarla a questa come previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.
Fonte: www.seac.it
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