Con Sentenza n. 151/06, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha stabilito che l’Ente non commerciale ha diritto all’esenzione dal pagamento dell’ICI solo se rispetta scrupolosamente entrambi i requisiti previsti dalla Legge.
Il primo è di tipo soggettivo e si collega alla previsione dell’art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, per la quale l’agevolazione spetta in riferimento “agli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale”.
Il secondo requisito, di tipo oggettivo, previsto dall’art. 7, lettera i), D.Lgs. n. 504/92, impone che gli immobili per i quali si richiede l’esenzione, siano esclusivamente destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive.
Tali previsioni sono inderogabili e devono essere interpretate tassativamente, precludendo qualsiasi estensione analogica.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale