La Commissione tributaria regionale di Bologna, con Sentenza n. 147/06/06 ha stabilito che il bonus investimenti, concesso ai sensi dell’art. 8, Legge n. 388/2000, non è revocabile nel caso in cui i beni oggetto di agevolazione siano concessi a terzi soggetti cui è stato affidato in outsourcing il completamento del ciclo di produzione iniziato dalla beneficiaria.
La concessione del bene agevolato in utilizzo momentaneo a terzi, che lo restituiranno alla fine della lavorazione, non realizza in alcun modo la destinazione del bene ad una struttura produttiva diversa, tanto più che l’attività dei terzi può essere considerata come strettamente funzionale alla realizzazione della produzione e all’attività svolta dal contribuente.
Fonte: www.seac.it
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