La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, Sezione VI, con Sentenza n. 82/06/2006, depositata il 4 maggio 2006, ha stabilito che in caso di ritardo nel versamento di una rata con riferimento alla sanatoria degli omessi o tardivi versamenti (art. 9-bis, comma 1, Legge n. 289/2002), la definizione rimane comunque valida.
Inoltre, gli Uffici non possono richiedere la sanzione del 30% su tutti i pagamenti rateali, compresi quelli regolarmente ed integralmente eseguiti.
Fonte: www.seac.it
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