Con Risoluzione 5 marzo 2010, n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus statale concesso per la rottamazione dei veicoli rappresenta per l’impresa costruttrice o importatrice di auto un vero e proprio diritto di credito nei confronti dell’Erario.
Pertanto, le case automobilistiche, in caso di incapienza delle imposte da versare, sono autorizzate a cedere il credito d’imposta, secondo le ordinarie regole civilistiche. Detta cessione deve essere evidenziata in un atto di data certa, da comunicare alle Entrate, contenente gli elementi utili per monitorare il corretto uso del credito stesso.
A sua volta, la società che acquisisce il credito in esame può utilizzarlo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi.
Fonte: www.seac.it
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