Con Risoluzione 23 marzo 2009, n. 75, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza d’interpello, si è espressa riguardo all’utilizzo del credito d’imposta spettante per gli investimenti in aree svantaggiate previsto dall’art. 1, commi da 271 a 279, Finanziaria 2007.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il ritardo nella realizzazione delle opere d’investimento programmate non comporta la decadenza dall’agevolazione e la perdita del credito d’imposta.
Ciò che rileva è che il credito sia fruito solo dopo la realizzazione del programma d’investimento e comunque entro l’anno 2013, evidenziandolo nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui lo stesso matura.
Fonte: www.seac.it
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