Con Risoluzione 28 maggio 2009, n. 134, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire del riconoscimento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie (c.d. bonus aggregazioni), è necessario che le società interessate dall’operazione medesima abbiano il requisito dell’indipendenza.
Tale principio comporta che non potranno beneficiare del bonus le società controllate, per le quali non è ammessa neppure prova contraria.
Inoltre, al fine di ottenere il premio aggregazioni, è indispensabile che le società posseggano l’ulteriore elemento dell’effettiva operatività, non essendo sufficiente la semplice costituzione.
Fonte: www.seac.it
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